E’ un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scalda acqua unifamiliari.
Tutta via questi ultimi son assimilabili agli impianti termici quando la somma delle potenze nominale del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW ( D.P.R. 412/93, D.L.gs. 192/05, D.Lgs 311/06, D.P.R.74/2013, D.M.10/02/2014)
Ai sensi della normativa nazionale (Legge 10/91, D.P.R. 412/93, D.Lgs. 192/05, D.Lgs 311/06, D.P.R.74/2013, D.M.10/02/2014 ) è obbligatorio effettuare le suddette ispezioni. Nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti l’ente preposto è il Comune, nei comuni inferiori o uguali a 40.000 abitanti l’ente preposto sono le Province ( nella Provincia di Napoli le ispezioni son affidate alla ARMENA sviluppo S.p.A.).
L’ispezione consiste nell’accertamento documentale e nell’ esecuzione di una prova di combustione atta a misurare il rendimento di combustione e la concentrazione di monossido di carbonio.
Il valore del rendimento deve superare il limite imposto dalla normativa vigente e la concentrazione di monossido di carbonio deve rispettare il limite imposto dalla norma UNI 10389.
Inoltre viene controllato visivamente l’ubicazione del generatore, le aperture di ventilazione del locale, e lo stato visivo della canna fumaria e/o canale da fumo.
Si . Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto sono obbligatorie e vanno eseguite a cura del proprietario, conduttore, dell’amministratore o di un terzo che se ne assume le responsabilità. Le operazioni di manutenzione sono divise in ordinarie e straordinarie. Le prime vengono svolte obbligatoriamente con periodicità stabilite, le seconde solo quando lo stato di esercizio lo richiede al fine del ripristino di un corretto funzionamento. La manutenzione deve essere affidata ad una ditta di manutenzione abilitata, iscritta alla Camera di Commercio ed avente i requisiti previsti dal D.M.37/2008.
Il tecnico una volta eseguita la manutenzione (ordinaria o straordinaria) deve redigere un rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato II al D.M.10/02/2014) e rilasciarlo in duplice copia al responsabile ed aggiornare il relativo libretto di impianto per la climatizzazione (All.I al D.M.10/02/2014).
1. Certificato di conformità ( DM 37/08 ex legge 46/90)
2. Libretto di impianto per la climatizzazione (la compilazione del libretto è a cura del responsabile e della ditta di manutenzione)
3. Libretto uso e manutenzione del generatore
4. Rapporto di controllo di efficienza energetica (All.II al D.M.10/02/2014)
5. Certificato di prima accensione (attivazione di garanzia)
Secondo la normava vigente, sia per gli impianti superiori che inferiori a 35 kW, la manutenzione deve effettuarsi attenendosi alle seguenti priorità:
a) Istruzioni tecniche (tempi e modi) dettate dall’installatore dell’impianto termico;
b) In mancanza di dette istruzioni devono essere eseguite le istruzioni (tempi e modi) dettate dal fabbricante dell’apparecchio;
c) In mancanza della documentazione ai punti precedenti la manutenzione deve essere eseguita secondo le norme UNI e CEI (tempi e modi) applicabili agli apparecchi e/o ai dispositivi;
d) In caso di mancanza anche delle normative al punto precedente la manutenzione deve essere effettuata almeno una volta ogni anno, che generalmente coincide con quella dettata dai fabbricanti dei singoli apparecchi.
Per impianti funzionanti a combustibile liquido o solido e di potenza compresa nell’intervallo > 10 e < 100 kW l’analisi di combustione deve essere effettuata ogni 2 anni mentre, per impianti di potenzialità superiori ai 100 kW, invece 1 volta all’anno. Per impianti funzionanti a combustibile gassoso e di potenza compresa nell’intervallo > 10 e < 100 kW l’analisi di combustione viene effettuata ogni 4 anni mentre per impianti di potenzialità > 100 kW, ogni 2 anni
Il decreto legislativo 192/05 e successive modificazioni obbliga la consegna all’ente preposto ai controlli dell’avvenuta manutenzione ossia dell’invio dell’ultimo Allegato II valido completo di analisi di combustione e del relativo bollino verde oppure attestazione di avvenuto versamento su c/c postale intestato all’ Amministrazione Provinciale.
L’utente (proprietario, occupante, amministratore etc.) si ritiene autodichiarato quando ha consegnato/trasmesso all’ente preposto ai controlli copia dei suddetti allegati con relativo bollino prepagato o attestazione di avvenuto versamento su c/c entro un mese dalla data del controllo (nel caso di bollino prepagato il vettore è la ditta di manutenzione che è in possesso dei bollini, nel caso del versamento su c/c postale il vettore è l’utente che invierà in busta chiusa come lettera semplice o raccomandata con ricevuta di ritorno, copia degli allegati previsti e la relativa attestazione di avvenuto versamento).
Numero conto | 38579637 |
Intestazione | Amministrazione Provinciale di Napoli-Servizio Tesoreria-Impianti termici |
Causale | Risorsa 3013130
Impianto termico sito nel comune di ____________________________ In via____________________________________________________ Codice impianto (se noto) |
Eseguito da | Nominativo del responsabile dell’impianto |
potenza dell’impianto | Modello da far compilare al manutentore | Tariffa da versare | Validità
(cadenza) |
Inferiore a 35 kW | Allegato II | Euro 10,00 | Ogni quattro anni |
Uguale o superiore a 35 kW e inferiore a 70 kW | Allegato II | Euro 10,00 | Ogni anno |
Uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW | Allegato II | Euro 15,50 | Ogni anno |
Uguale o superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW | Allegato II | Euro 23,00 | Ogni anno |
Uguale o superiore a 350 kW | Allegato II | Euro 32,50 | Ogni anno |
Generatori di calore addizionali al primo | Allegato II | Euro 10,00 | Ogni anno |
Nel caso di mancata autodichiarazione l’ispezione dell’Ente locale sarà titolo oneroso. Nella tabella seguente vengono riportate le tariffe in funzione della potenzialità degli impianti nel caso di verifica a titolo oneroso:
potenza dell’impianto | Tariffe |
Minore di 35 kW | € 77,00 |
Uguale o superiore a 35 kW e inferiore a 70 kW | € 78,00 più € 1,00 per ogni kW superiore a 35 |
Uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW | € 155,00 |
Uguale o superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW | € 230,00 |
Uguale o superiore a 350 kW | € 325,00 |
Generatori di calore addizionati al primo | € 60,00 |
No. L’ispezione dell’Ente locale avviene in modo ciclico negli anni fino a copertura di tutto il territorio nei comuni di competenza ed è atta a determinare la corretta manutenzione, mentre la manutenzione da parte della ditta abilitata avviene in modo periodico ed è atta a determinare il corretto funzionamento dell’impianto, ed è chiaro che una non sostituisce l’altra.
Si. La normativa vigente in materia (D.lgs. 192/05, art. 15 comma 5) prevede sanzioni da euro 500.00 a 3000.00 per il responsabile dell’impianto termico che non provvede a far effettuare le operazioni di controllo e manutenzione ai sensi dell’art. 7 comma 1 dello stesso decreto ribadendo un principio sanzionatorio già previsto.
E’ la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario o amministratore ad assumere la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione (ditta di manutenzione abilitata) e all’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.
E’ la persona che cura l’esercizio e la manutenzione dell’impianto termico e che si preoccupa di far eseguire regolarmente gli interventi di manutenzione e controllo da parte di una ditta di manutenzione abilitata.
Per gli impianti minori di 35 kW corrisponde alla figura dell’occupante a qualsiasi titolo (inquilino o proprietario).
Per gli impianti superiori o uguali a 35 kW è il proprietario, l’amministratore o il terzo responsabile ossia la ditta di manutenzione abilitata che svolge anche le attività manutentive.
Gli utenti vengono preavvisati con congruo anticipo tramite raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sono riportate le informative sulle procedure, la data e l’ora prevista per l’ispezione.
L’ispettore ARMENA sarà munito di tesserino di riconoscimento e svolgerà la funzione di incaricato di pubblico servizio. Alla fine del controllo, il verificatore rilascerà al responsabile copia del documento di verifica (rapporto di prova).
Il responsabile è tenuto secondo la normativa a consentire l’ispezione, quale esecuzione di un pubblico servizio, e ad esibire tutta la documentazione in suo possesso. Nel caso di una sua indisponibilità può delegare un terzo a presenziare con la dovuta documentazione dell’impianto, purché questi abbia la maggiore età. Se invece trattasi di assenza o di rifiuto alla verifica, anche reiterato, fermo restando le eventuali responsabilità penali previste dall’ art. 340 del codice penale, la provincia di Napoli in questo caso provvederà all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti e dal presente regolamento. Ovviamente il responsabile qualora fosse impossibilitato a consentire l’ispezione nel giorno programmato, per motivi gravi e documentati, dovrà contattare l’ARMENA sviluppo almeno sette giorni prima della data fissata e richiedere un nuovo appuntamento e/o comunque per eventi improvvisi si deve comunicare tale disagio anche il giorno precedente al giorno programmato della verifica.
Deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta semplice secondo il DPR 445 DEL 28/12/2000 ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante, in cui dichiara l’impianto inesistente, dismesso oppure se trattasi solo di uno scaldacqua unifamiliare a gas di impianto non soggetto al momento al controllo. Se l’utente non invia questa dichiarazione sette giorni prima della visita di controllo, quest’ultima sarà comunque effettuata e l’utente dovrà redigere la dichiarazione al tecnico verificatore allegando una attestazione di avvenuto versamento di euro 20.00 come rimborso spese.
Deve inviare entro 60 giorni dal rilascio della certificazione di conformità dell’impianto la scheda identificativa debitamente compilata dal responsabile tratta dal libretto di impianto per la climatizzazione, e dopo il primo anno di funzionamento deve inviare al prima autodichiarazione (allegato II al D.M.10/02/2014 completo di prova di combustione effettuata l’anno precedente cioé alla sua accensione) completo di attestazione di avvenuto versamento (o bollino in possesso del manutentore) del relativo importo dovuto.
Deve inviare sempre entro 60 giorni dall’installazione, la scheda identificativa tratta dal nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e il relativo allegato II al D.M.10/02/2014 completo di analisi di combustione ed eventualmente autodichiararsi (inviando anche la relativa attestazione di avvenuto versamento o bollino) se l’autodichiarazione inviata con il vecchio generatore è scaduta.
E’ il documento che attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme (D.M n. 37 del 22 gennaio 2008 ex legge 46/90).
Per quanto attiene la modulistica prevista per l’attività di controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, bisogna attenersi al D.M.10/02/2014 come segue:
Allegato I – Libretto di impianti per la climatizzazione
Allegato II – Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) – gruppi termici
- UNI 10389 – Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione
- UNI 7129 – Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione
- UNI 7131 – Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione - Legge 46/90 – Norme per la sicurezza degli impianti
- DM 37/08 – Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
- DM 12/04/1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
- DM 28/04/2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi
- Legge 10/91 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- DPR 412/93 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia
- DPR 551/99 Regolamento recante modifiche al DPR 412/93, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia
- DLgs 192/05 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
- DLgs 311/06 – Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia
- DM 17/03/2003
- DPR 74/2013 –
DM 10/02/2014 – Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.