Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Regionale n. 12/2012, in applicazione dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 152/06, è obbligatoria l’installazione di idonei dispositivi di misura delle acque prelevate per ogni tipo di utilizzo, compreso l’uso domestico.

Inoltre è obbligo dell’utilizzatore del pozzo verificare nel tempo l’efficienza di tali dispositivi di misura e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il consumo effettuato nel corso dell’anno appena trascorso.

La violazione di tali obblighi comporta, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D. Lgs. 152/06,  l’irrogazione della sanzione amministrativa da 1500 €. a 6000 €. con riduzione ad un quinto nei casi lievi.