Il pozzo è una perforazione o scavo che penetra nei terreni e che pone in comunicazione la superficie con la falda acquifera presente nel sottosuolo.
Tale derivazione deve essere progettata e realizzata in modo che, in nessun caso, le acque di superficie possano raggiungere, senza controllo, le falde attraverso lo scavo, né mettere in comunicazione falde superficiali con quelle più profonde.
Il pozzo deve essere munito (secondo la normativa vigente), di apposito misuratore di volumi installato da ditta specializzata ed abilitata.
Le acque sotterranee sono un bene pubblico e sono tutelate dalle leggi dello Stato nell’interesse della collettività e dell’ambiente.
Chiunque (proprietario o utilizzatore) intende realizzare un pozzo per attingere acqua dal sottosuolo, per usi non domestici, deve richiedere alla Provincia di Napoli apposita autorizzazione per la trivellazione e specifica concessione per lo sfruttamento delle acque. Per gli usi domestici è prevista una semplificazione delle procedure finalizzate al rilascio del nulla osta alla trivellazione e, a trivellazione eseguita, alla notifica dell’attestazione dell’avvenuta verifica della legittimità dell’utilizzo del pozzo.
Le acque sotterranee destinate esclusivamente ad uso domestico non sono soggette a concessione. L’interessato è tenuto a far pervenire all’Amministrazione Provinciale “denuncia di esistenza di pozzo ad uso domestico”, corredata della documentazione di tecnica ed amministrativa cui alla Delibera di G.R.n°184/12. A seguito della verifica di quanto prodotto si procederà alla restituzione della documentazione, vidimata dall’ufficio, per l’attestazione dell’avvenuta verifica della legittimità dell’utilizzo del pozzo.
Sono compresi negli usi domestici tutti gli utilizzi delle acque, previsti nell’articolo 93 del R.D. 1775 del 1933, rivolti ad esclusivo uso familiare e non configuranti un’attività economico-produttiva e/o con finalità di lucro (art.3, comma 1, lettera n della D.G.R. n°184 del 12.04.2012); le derivazioni devono essere contenute nel limite di 1,0 litro al secondo e con un volume complessivo di 1.500 metri cubi all’anno.
Il proprietario di un fondo ha la facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
La raccolta delle acque piovane in invasi o cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici (L. 36/94 Legge Galli art. 28, comma 3).
L’iter previsto è:
1. invio (da parte del richiedente) della richiesta di autorizzazione alla trivellazione alla Provincia di Napoli, corredata della documentazione necessaria (vedi sezione moduli on line)
2. inoltro (a cura della Provincia di Napoli) della richiesta ad AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A.
3. controllo tecnico-amministrativo della documentazione a corredo della richiesta (a cura di AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A.)
4. attività svolte in parallelo (a cura di AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A.)
– contatto degli enti preposti per i pareri di compatibilità (Ambito Territoriale Ottimale, Consorzio di Bonifica, Settore Acque termominerali e Cave torbiere della Regione Campania, ASL)
– pubblicazione della richiesta sull’Albo Pretorio del Comune interessato
– contatto con il richiedente per eventuali integrazioni della documentazione
5. sopralluogo tecnico (a cura di AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A.)
6. trasmissione (a cura di AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A.) alla Provincia di Napoli della relazione tecnica conclusiva dell’istruttoria realizzata
7. determinazione di autorizzazione all’esecuzione di un pozzo (a cura della Provincia di Napoli)
8. controllo tecnico dei lavori di esecuzione del pozzo (a cura di AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A.)
9. redazione (a cura di AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A.) della relazione tecnica dell’avvenuto controllo della trivellazione, propedeutica al rilascio della concessione
10. rilascio della concessione, in caso di esito positivo dell’istruttoria, da parte della Provincia di Napoli.
L’iter previsto è:
1. Consegna di una marca da bollo (a cura del richiedente la concessione) per la pubblicazione sul BURC, dell’estratto dell’istanza di concessione (a cura della Provincia di Napoli)
3. preparazione del disciplinare di concessione e della tabella dei canoni da versare (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.)
4. convocazione del richiedente (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.) per la firma del disciplinare di concessione e per il ritiro delle ricevute dei canoni versati
5. invio del disciplinare firmato alla Provincia di Napoli per la firma (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.)
6. consegna (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.) del disciplinare al richiedente per la registrazione presso l’intendenza di finanza
7. registrazione presso l’intendenza di finanza
8. predisposizione della Determina di Concessione (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.);
p. pubblicazione su BURC della regione Campania dell’estratto della Determina di Concessione (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.);
La Provincia di Napoli di Napoli ha affidato ad ARMENA Sviluppo S.p.A. l’incarico di gestire su tutto il territorio di propria competenza l’istruttoria tecnica ed amministrativa delle richieste pervenute.
Al termine dell’istruttoria, in caso di esito positivo, la Provincia di Napoli può rilasciare l’autorizzazione alla trivellazione del pozzo e/o la concessione per l’utilizzo delle acque.
L’iter previsto è:
1. presentazione (a cura del richiedente) della richiesta di concessione all’utilizzo (vedi pagina moduli on line)
2. invio (a cura del richiedente) della documentazione prevista (vedi pagina moduli on line)
4. eventuale richiesta di integrazione della documentazione (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.)
5. esame della documentazione e convocazione del richiedente (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.)
6. eventuale richiesta di integrazione della documentazione (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.)
7. invio (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.) agli enti preposti copia della documentazione acquisita per i pareri di compatibilità (Consorzio di Bonifica, Settore Acque termominerali e Cave torbiere della Regione Campania, ASL, Autorità di Bacino della Regione Campania
8. eventuale sopralluogo tecnico (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.)
9. redazione della relazione tecnica finale (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.) in caso di parere positivo
10. redazione della relazione tecnica finale (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.) in caso di parere negativo per la chiusura del pozzo
11. eventuali prescrizioni fornite (a cura della ARMENA Sviluppo S.p.A.) all’utente durante il sopralluogo per l’eliminazione di eventuali manchevolezze
12. controllo finale (a cura della Provincia di Napoli)
13. archiviazione del fascicolo nel catasto pozzi (a cura di ARMENA Sviluppo S.p.A.)ed avvio delle successive fasi per il rilascio della concessione.
L’estrazione delle acque sotterranee non deve incidere sul regime e sul naturale equilibrio delle falde, non deve produrre inquinamento e non deve depauperare la risorsa idrica. E’ necessario, pertanto, prevedere e realizzare impianti idonei per una corretta estrazione ed utilizzare apposite coperture per evitare contatti tra la superficie esterna e le falde.
L’utilizzatore del pozzo è obbligato a:
• mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione delle acque;
• comunicare preventivamente ogni variazione che apporti modifiche alle opere realizzate;
• regolare la derivazione in modo da non prelevare quantitativi eccedenti quelli concessi;
• sospendere l’attività estrattiva quando si manifestano delle anomalie nel funzionamento;
• provvedere al completo riempimento e sigillatura del pozzo quando ne sia cessata l’utilizzazione e darne comunicazione alla Provincia di Napoli;
• comunicare annualmente i quantitativi di acqua prelevata.
L’utente, inoltre, è responsabile dei danni causati dalla cattiva manutenzione di tutte le opere realizzate.
Tutti gli utenti di acque pubbliche, incluso l’utilizzo per uso domestico, sono tenuti all’installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento, di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, previa apposizione di sigillo in piombo da effettuarsi da parte di personale dell’Ente concedente, in corrispondenza dei punti di prelievo (L.R. 290/99).
È fatto obbligo di comunicare, all’Ente Concedente, il guasto del misuratore.
Secondo la legge n. 36/94 art.18 le destinazioni d’uso sono:
• Irriguo
• Industriale
• Consumo umano
• Piscicoltura – irrigazione attrezzature sportive – irrigazione verde pubblico
• Igienico – assimilati (servizi igienico-sanitari, servizi antincendio, impianti di autolavaggio, lavaggio strade e tutti gli usi non previsti dalle altre definizioni).
Chi intende rinunciare temporaneamente alla concessione per l’utilizzo delle acque sotterranee deve procedere alla chiusura del pozzo, secondo la seguente modalità:
1. rimozione dal perforo della pompa e delle tubazioni di emungimento
2. occlusione dell’intera luce del foro, così da impedire (in modo semipermanente) l’accesso al pozzo.
La sigillatura del pozzo si considera provvisoria (3 anni), in vista di un futuro riutilizzo dello stesso previo inoltro di istanza di concessione allo sfruttamento delle acque sotterranee alla Provincia di Napoli.
Se entro 3 anni non si manifesta l’intenzione di riutilizzare il pozzo la Provincia di Napoli si riserva di prescrivere la chiusura definitiva mediante cementazione.
Per la documentazione relativa vedere pagina moduli on line.
Chi intende rinunciare definitivamente alla concessione per l’utilizzo delle acque prelevate dal pozzo deve:
1. rimuovere dal perforo la pompa e le tubazioni di emungimento
2. riempire il pozzo con materiale inorganico inerte dal fondo fino a non meno di 6 metri dal piano campagna
3. la rimanente parte del pozzo deve essere sigillata con materiale impermeabile, come impermeabilizzati devono essere gli eventuali tratti di falde sospese.
• R.D. 1775/33 e s.m.i., recante “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
• L.R. 16/82 “Indirizzi programmatici e direttive…in materia di acque e acquedotti”
• D.P.R. 236/88 “Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano”;
• L. 36/94 (Legge Galli) “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
• D. Lgs 275/93 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”
• D. Lgs. 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento…”
• L. 290/99 “Proroga dei termini nel settore agricolo”;
• D.Lgs 258/2000 “Attuazione direttiva CEE 98/83 relativa alla qualità delle acque destinate a consumo umano”;
• D.G.R. 3944/01 “Semplificazione delle procedure per le concessioni di utenze minori di acque pubbliche”;
• D. Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”
• D.G.R. 1220/07 “Adozione piano di tutela delle acque”;
• D.G.R. 184/12 “Approvazione “regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l’uso domestico di acque pubbliche”.
Contratto con il quale una parte, denominata appaltante, assume mediante l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio, il compimento e la realizzazione di un’opera o di un servizio, dietro un corrispettivo in denaro (c.c. Art. 1655).
L’attività finalizzata all’individuazione ed alla perimetrazione dei problemi legati all’immobile, alla definizione delle strategie (organizzative, contrattuali, economiche, e tecnologiche) finalizzate all’ottenimento di miglioramenti e/o adeguamenti delle proprie capacità di gestione immobiliare.
Il documento che regola il rapporto fra Committente e fornitore di servizi.
In esso il Committente descrive i beni oggetto dell’affidamento, in modalità global service o in multiservice, le richieste di servizi, le modalità con cui verificare la propria soddisfazione, i criteri con i quali affrontare eventuali cambiamenti qualitativi e/o quantitativi dei servizi, le eventuali variazioni o i miglioramenti da apportare al servizio stesso.
Il Capitolato può comporsi di una prima parte generale, contenente i principali aspetti giuridico-contrattuali, ed una seconda parte, contenente gli aspetti operativi legati alle modalità di svolgimento ed erogazione del servizio.
Il documento (associabile ad una carta di identità) che identifica un edificio nel suo insieme. Contiene le informazioni anagrafiche e tecniche sull’edifico, necessarie a identificarne le caratteristiche strutturali e i singoli componenti, ai fini di una efficiente attività di manutenzione e di gestione del patrimonio edilizio.
Può considerarsi uno strumento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio edilizio urbano e per l’eliminazione dei principali fattori di rischio legati all’incolumità pubblica e privata.
Un azienda che opera secondo logiche global service e del multiservice è un’azienda che approccia ai servizi in modo integrato e sistemico e, come tale, si presenterà al mercato con un’offerta di servizi integrata, nelle aree e nelle modalità di intervento.
In entrambi i casi, una stessa azienda è in grado di offrire molteplici servizi allo stesso cliente, servizi anche diversi fra loro. In particolare, in entrambi i casi, l’offerta punta all’erogazione di una pluralità servizi. Il fornitore può porsi come unico interlocutore (fornitore) per il cliente di tutti quei servizi che non rientrano nel suo core business, o solo come fornitore di parte di questi servizi.
La manutenzione predittiva può essere intesa come il monitoraggio sistematico dell’immobile allo scopo di promuovere interventi finalizzati a garantire la rispondenza dell’immobile e dei singoli componenti alla funzione alla quale sono destinati.
La manutenzione preventiva, può definirsi l’insieme di interventi preordinati, orientati alla tutela ed alla conservazione dell’immobile stesso e dei suoi singoli componenti.
La scelta strategica di una organizzazione (azienda e/o ente) di affidare ad un fornitore esterno lo svolgimento di processi e/o l’erogazione di servizi, in precedenza affidati a personale interno.
Tutti gli istituti scolastici superiori situati sul territorio provinciale.
Qual è la differenza fra servizi privatizzati e servizi esternalizzati?
Privatizzare significa rinunciare a qualsiasi tipo di responsabilità diretta sul servizio o di gestione che fino a quel momento era di responsabilità dell’amministrazione.
Esternalizzare, al contrario, implica che il servizio continui ad essere pubblico e cosí anche la sua responsabilità, (in termini di pianificazione, controllo e valutazione).
Il call center è un insieme di mezzi materiali, umani ed organizzativi che gestisce a distanza le comunicazioni provenienti dai clienti e dai dipendenti di un’impresa. Rientra nei servizi alla clientela o, in generale, agli interlocutori dell’organizzazione.
L’operazione sistematica finalizzata a stabilire la quantità, la localizzazione, il tipo di servizio, l’utenza dei beni immobili e/o mobili da manutenere (UNI 10366). Può rifersi anche a documenti, dati e informazioni.
Il modello di gestione tecnica attraverso il quale un ente o un’azienda tende a delegare ad una struttura esterna l’onere di organizzare, gestire e condurre i servizi non ritenuti strategici (non rientranti nel core business).
L’organizzazione e gestione dei servizi non strategici (non core business), di un’azienda o di una organizzazione in generale (compreso un Ente pubblico). Quando avviene in modo integrato si dice anche “Integrated Facility Management”(IFM).
L’help desk è il servizio di assistenza tecnica che si rivolge sia agli utilizzatori interni delle infrastrutture dell’azienda (help desk interno) che ad una clientela esterna all’impresa. E’ uno dei campi di applicazione dei call center. L’help desk gestisce le domande o le richieste di intervento con dei livelli di trattamento che dipendono dalle condizioni concordate.
La continua e/o periodica misurazione e interpretazione di dati, anche per indicare la condizione di un elemento e determinarne le necessità di manutenzione. Il monitoraggio può riguardare ad esempio luoghi, immobili, infrastrutture e loro elementi funzionali.
L’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite (UNI ISO 8402).
L’insieme delle condizioni relative all’incolumità degli utenti, nonché alla difesa e prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali nell’esercizio del sistema edilizio (UNI 8290).
La struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messe in atto per soddisfare i requisiti di qualità (UNI ISO 8402).
Qualsiasi persona direttamente o indirettamente interessata e/o correlata alle prestazioni di un’organizzazione.
Un affidamento che ha ad oggetto la gestione e/o la fornitura di servizi tecnici diversi, erogati in modo complementare e/o contemporaneo. Con il multiservice vengono assicurati servizi ausiliari di base, sia per l’ambiente che per il patrimonio, con una formula che prevede il presidio fisso e/o l’intervento a chiamata in situazioni di emergenza. La garanzia, oltre alla tempestività e all’efficacia, è rappresentata dalla complementarietà degli interventi.
Per il Committente risponde all’esigenza di ricevere una serie di Servizi Ausiliari inerenti, anche contemporaneamente, la tutela dell’ambiente e del patrimonio, ad esempio per il mantenimento del decoro dei propri beni.
Esempio di contratto di multiservizi
Un contratto di multiservice può avere ad oggetto i seguenti servizi:
• minuta manutenzione e ripristino su guasti di modesta entità
• igiene ambientale
• controllo afflusso utenti, custodia e vigilanza
• gestione aree verdi
Affidare, mediante unico atto, servizi ausiliari diversi ad una unica società in grado di operare in maniera integrata e sinergica.
Per il Committente la gestione del multiservice consente di beneficiare di iter operativi più rispondenti alle proprie esigenze ed alla propria disponibilità di spesa, con garanzia di risultato da parte del fornitore.
Sono legati alla gestione integrata delle singole prestazioni. In particolare, la gestione unitaria dei servizi ausiliari al patrimonio, all’ambiente e/o alle persone produce vantaggi riconducibili a:
– interventi tempestivi ed efficaci
– snellimento degli iter procedurali del Committente
– la possibilità di definire, nel corso del rapporto convenzionale, soluzioni tecniche ed organizzative adeguate alle varie esigenze del caso
– economie di scala, efficacia ed efficienza.
Con l’affidamento unico il Committente realizza una maggior razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, lo snellimento degli iter procedurali interni, a vantaggio della contrazione dei costi amministrativi, può inoltre definire, nel corso del rapporto convenzionale, soluzioni tecniche ed organizzative adeguate alle varie esigenze del caso e di ottenere economie di scala, efficacia ed efficienza.
Le concessioni alla derivazione sono rilasciate per una durata nei limiti massimi stabiliti dall’articolo 21 del R.D. 1775 del 1933, per ciascuna tipologia di utilizzo.
· Consumo umano | durata massima 30 anni |
· Uso irriguo | Durata massima 40 anni |
· Uso igienico ed assimilati | Durata massima 30 anni |
· Uso industriale | Durata massima 30 anni |
E’ fatta salva la facoltà dell’ente concedente, su parere dell’autorità di bacino competente per territorio, di procedere alla revoca, alla limitazione anche non temporanea, o alla sospensione della concessione, nei casi previsti agli articoli 26 e 29 della D.G.R.n°184 del 12.04.2012.
E’ un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scalda acqua unifamiliari.
Tutta via questi ultimi son assimilabili agli impianti termici quando la somma delle potenze nominale del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW ( D.P.R. 412/93, D.L.gs. 192/05, D.Lgs 311/06, D.P.R.74/2013, D.M.10/02/2014)
Ai sensi della normativa nazionale (Legge 10/91, D.P.R. 412/93, D.Lgs. 192/05, D.Lgs 311/06, D.P.R.74/2013, D.M.10/02/2014 ) è obbligatorio effettuare le suddette ispezioni. Nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti l’ente preposto è il Comune, nei comuni inferiori o uguali a 40.000 abitanti l’ente preposto sono le Province ( nella Provincia di Napoli le ispezioni son affidate alla ARMENA sviluppo S.p.A.).
L’ispezione consiste nell’accertamento documentale e nell’ esecuzione di una prova di combustione atta a misurare il rendimento di combustione e la concentrazione di monossido di carbonio.
Il valore del rendimento deve superare il limite imposto dalla normativa vigente e la concentrazione di monossido di carbonio deve rispettare il limite imposto dalla norma UNI 10389.
Inoltre viene controllato visivamente l’ubicazione del generatore, le aperture di ventilazione del locale, e lo stato visivo della canna fumaria e/o canale da fumo.
Si . Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto sono obbligatorie e vanno eseguite a cura del proprietario, conduttore, dell’amministratore o di un terzo che se ne assume le responsabilità. Le operazioni di manutenzione sono divise in ordinarie e straordinarie. Le prime vengono svolte obbligatoriamente con periodicità stabilite, le seconde solo quando lo stato di esercizio lo richiede al fine del ripristino di un corretto funzionamento. La manutenzione deve essere affidata ad una ditta di manutenzione abilitata, iscritta alla Camera di Commercio ed avente i requisiti previsti dal D.M.37/2008.
Il tecnico una volta eseguita la manutenzione (ordinaria o straordinaria) deve redigere un rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato II al D.M.10/02/2014) e rilasciarlo in duplice copia al responsabile ed aggiornare il relativo libretto di impianto per la climatizzazione (All.I al D.M.10/02/2014).
1. Certificato di conformità ( DM 37/08 ex legge 46/90)
2. Libretto di impianto per la climatizzazione (la compilazione del libretto è a cura del responsabile e della ditta di manutenzione)
3. Libretto uso e manutenzione del generatore
4. Rapporto di controllo di efficienza energetica (All.II al D.M.10/02/2014)
5. Certificato di prima accensione (attivazione di garanzia)
Secondo la normava vigente, sia per gli impianti superiori che inferiori a 35 kW, la manutenzione deve effettuarsi attenendosi alle seguenti priorità:
a) Istruzioni tecniche (tempi e modi) dettate dall’installatore dell’impianto termico;
b) In mancanza di dette istruzioni devono essere eseguite le istruzioni (tempi e modi) dettate dal fabbricante dell’apparecchio;
c) In mancanza della documentazione ai punti precedenti la manutenzione deve essere eseguita secondo le norme UNI e CEI (tempi e modi) applicabili agli apparecchi e/o ai dispositivi;
d) In caso di mancanza anche delle normative al punto precedente la manutenzione deve essere effettuata almeno una volta ogni anno, che generalmente coincide con quella dettata dai fabbricanti dei singoli apparecchi.
Per impianti funzionanti a combustibile liquido o solido e di potenza compresa nell’intervallo > 10 e < 100 kW l’analisi di combustione deve essere effettuata ogni 2 anni mentre, per impianti di potenzialità superiori ai 100 kW, invece 1 volta all’anno. Per impianti funzionanti a combustibile gassoso e di potenza compresa nell’intervallo > 10 e < 100 kW l’analisi di combustione viene effettuata ogni 4 anni mentre per impianti di potenzialità > 100 kW, ogni 2 anni
Il decreto legislativo 192/05 e successive modificazioni obbliga la consegna all’ente preposto ai controlli dell’avvenuta manutenzione ossia dell’invio dell’ultimo Allegato II valido completo di analisi di combustione e del relativo bollino verde oppure attestazione di avvenuto versamento su c/c postale intestato all’ Amministrazione Provinciale.
L’utente (proprietario, occupante, amministratore etc.) si ritiene autodichiarato quando ha consegnato/trasmesso all’ente preposto ai controlli copia dei suddetti allegati con relativo bollino prepagato o attestazione di avvenuto versamento su c/c entro un mese dalla data del controllo (nel caso di bollino prepagato il vettore è la ditta di manutenzione che è in possesso dei bollini, nel caso del versamento su c/c postale il vettore è l’utente che invierà in busta chiusa come lettera semplice o raccomandata con ricevuta di ritorno, copia degli allegati previsti e la relativa attestazione di avvenuto versamento).
Numero conto | 38579637 |
Intestazione | Amministrazione Provinciale di Napoli-Servizio Tesoreria-Impianti termici |
Causale | Risorsa 3013130
Impianto termico sito nel comune di ____________________________ In via____________________________________________________ Codice impianto (se noto) |
Eseguito da | Nominativo del responsabile dell’impianto |
potenza dell’impianto | Modello da far compilare al manutentore | Tariffa da versare | Validità
(cadenza) |
Inferiore a 35 kW | Allegato II | Euro 10,00 | Ogni quattro anni |
Uguale o superiore a 35 kW e inferiore a 70 kW | Allegato II | Euro 10,00 | Ogni anno |
Uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW | Allegato II | Euro 15,50 | Ogni anno |
Uguale o superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW | Allegato II | Euro 23,00 | Ogni anno |
Uguale o superiore a 350 kW | Allegato II | Euro 32,50 | Ogni anno |
Generatori di calore addizionali al primo | Allegato II | Euro 10,00 | Ogni anno |
Nel caso di mancata autodichiarazione l’ispezione dell’Ente locale sarà titolo oneroso. Nella tabella seguente vengono riportate le tariffe in funzione della potenzialità degli impianti nel caso di verifica a titolo oneroso:
potenza dell’impianto | Tariffe |
Minore di 35 kW | € 77,00 |
Uguale o superiore a 35 kW e inferiore a 70 kW | € 78,00 più € 1,00 per ogni kW superiore a 35 |
Uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW | € 155,00 |
Uguale o superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW | € 230,00 |
Uguale o superiore a 350 kW | € 325,00 |
Generatori di calore addizionati al primo | € 60,00 |
No. L’ispezione dell’Ente locale avviene in modo ciclico negli anni fino a copertura di tutto il territorio nei comuni di competenza ed è atta a determinare la corretta manutenzione, mentre la manutenzione da parte della ditta abilitata avviene in modo periodico ed è atta a determinare il corretto funzionamento dell’impianto, ed è chiaro che una non sostituisce l’altra.
Si. La normativa vigente in materia (D.lgs. 192/05, art. 15 comma 5) prevede sanzioni da euro 500.00 a 3000.00 per il responsabile dell’impianto termico che non provvede a far effettuare le operazioni di controllo e manutenzione ai sensi dell’art. 7 comma 1 dello stesso decreto ribadendo un principio sanzionatorio già previsto.
E’ la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario o amministratore ad assumere la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione (ditta di manutenzione abilitata) e all’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.
E’ la persona che cura l’esercizio e la manutenzione dell’impianto termico e che si preoccupa di far eseguire regolarmente gli interventi di manutenzione e controllo da parte di una ditta di manutenzione abilitata.
Per gli impianti minori di 35 kW corrisponde alla figura dell’occupante a qualsiasi titolo (inquilino o proprietario).
Per gli impianti superiori o uguali a 35 kW è il proprietario, l’amministratore o il terzo responsabile ossia la ditta di manutenzione abilitata che svolge anche le attività manutentive.
Gli utenti vengono preavvisati con congruo anticipo tramite raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sono riportate le informative sulle procedure, la data e l’ora prevista per l’ispezione.
L’ispettore ARMENA sarà munito di tesserino di riconoscimento e svolgerà la funzione di incaricato di pubblico servizio. Alla fine del controllo, il verificatore rilascerà al responsabile copia del documento di verifica (rapporto di prova).
Il responsabile è tenuto secondo la normativa a consentire l’ispezione, quale esecuzione di un pubblico servizio, e ad esibire tutta la documentazione in suo possesso. Nel caso di una sua indisponibilità può delegare un terzo a presenziare con la dovuta documentazione dell’impianto, purché questi abbia la maggiore età. Se invece trattasi di assenza o di rifiuto alla verifica, anche reiterato, fermo restando le eventuali responsabilità penali previste dall’ art. 340 del codice penale, la provincia di Napoli in questo caso provvederà all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti e dal presente regolamento. Ovviamente il responsabile qualora fosse impossibilitato a consentire l’ispezione nel giorno programmato, per motivi gravi e documentati, dovrà contattare l’ARMENA sviluppo almeno sette giorni prima della data fissata e richiedere un nuovo appuntamento e/o comunque per eventi improvvisi si deve comunicare tale disagio anche il giorno precedente al giorno programmato della verifica.
Deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta semplice secondo il DPR 445 DEL 28/12/2000 ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante, in cui dichiara l’impianto inesistente, dismesso oppure se trattasi solo di uno scaldacqua unifamiliare a gas di impianto non soggetto al momento al controllo. Se l’utente non invia questa dichiarazione sette giorni prima della visita di controllo, quest’ultima sarà comunque effettuata e l’utente dovrà redigere la dichiarazione al tecnico verificatore allegando una attestazione di avvenuto versamento di euro 20.00 come rimborso spese.
Deve inviare entro 60 giorni dal rilascio della certificazione di conformità dell’impianto la scheda identificativa debitamente compilata dal responsabile tratta dal libretto di impianto per la climatizzazione, e dopo il primo anno di funzionamento deve inviare al prima autodichiarazione (allegato II al D.M.10/02/2014 completo di prova di combustione effettuata l’anno precedente cioé alla sua accensione) completo di attestazione di avvenuto versamento (o bollino in possesso del manutentore) del relativo importo dovuto.
Deve inviare sempre entro 60 giorni dall’installazione, la scheda identificativa tratta dal nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e il relativo allegato II al D.M.10/02/2014 completo di analisi di combustione ed eventualmente autodichiararsi (inviando anche la relativa attestazione di avvenuto versamento o bollino) se l’autodichiarazione inviata con il vecchio generatore è scaduta.
E’ il documento che attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme (D.M n. 37 del 22 gennaio 2008 ex legge 46/90).
Per quanto attiene la modulistica prevista per l’attività di controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, bisogna attenersi al D.M.10/02/2014 come segue:
Allegato I – Libretto di impianti per la climatizzazione
Allegato II – Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) – gruppi termici
- UNI 10389 – Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione
- UNI 7129 – Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione
- UNI 7131 – Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione - Legge 46/90 – Norme per la sicurezza degli impianti
- DM 37/08 – Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
- DM 12/04/1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
- DM 28/04/2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi
- Legge 10/91 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- DPR 412/93 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia
- DPR 551/99 Regolamento recante modifiche al DPR 412/93, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia
- DLgs 192/05 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
- DLgs 311/06 – Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia
- DM 17/03/2003
- DPR 74/2013 –
DM 10/02/2014 – Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.