Sono compresi negli usi domestici tutti gli utilizzi delle acque, previsti nell’articolo 93 del R.D. 1775 del 1933, rivolti ad esclusivo uso familiare e non configuranti un’attività economico-produttiva e/o con finalità di lucro (art.3, comma 1, lettera n della D.G.R. n°184 del 12.04.2012); le derivazioni devono essere contenute nel limite di 1,0 litro al secondo e con un volume complessivo di 1.500 metri cubi all’anno.
Il proprietario di un fondo ha la facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.