Le concessioni alla derivazione sono rilasciate per una durata nei limiti massimi stabiliti dall’articolo 21 del R.D. 1775 del 1933, per ciascuna tipologia di utilizzo.
· Consumo umano | durata massima 30 anni |
· Uso irriguo | Durata massima 40 anni |
· Uso igienico ed assimilati | Durata massima 30 anni |
· Uso industriale | Durata massima 30 anni |
E’ fatta salva la facoltà dell’ente concedente, su parere dell’autorità di bacino competente per territorio, di procedere alla revoca, alla limitazione anche non temporanea, o alla sospensione della concessione, nei casi previsti agli articoli 26 e 29 della D.G.R.n°184 del 12.04.2012.