Le concessioni alla derivazione sono rilasciate per una durata nei limiti massimi stabiliti dall’articolo 21 del R.D. 1775 del 1933, per ciascuna tipologia di utilizzo.

·       Consumo umano durata massima 30 anni
·       Uso irriguo Durata massima 40 anni
·       Uso igienico ed assimilati Durata massima 30 anni
·       Uso industriale Durata massima 30 anni

E’ fatta salva la facoltà dell’ente concedente, su parere dell’autorità di bacino competente per territorio, di procedere alla revoca, alla limitazione anche non temporanea, o alla sospensione della concessione, nei casi previsti agli articoli 26 e 29 della D.G.R.n°184 del 12.04.2012.